Art. 5.
(Pubblicità ingannevole di prodotti costituenti mezzi di caccia non consentite e soggetti legittimati).

      1. Fuori dall'ipotesi di violazione del divieto previsto dall'articolo 2 e sanzionato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, chiunque può adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del capo II del titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per segnalare messaggi pubblicitari di qualsiasi bene commerciale il cui uso, consentito ad altri scopi, è vietato durante l'esercizio della caccia, quando tali messaggi contengono direttamente o indirettamente riferimenti all'attività venatoria e sono idonei a indurre in errore i consumatori circa l'uso consentito dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio.
      2. Le associazioni ambientaliste e venatorie possono denunciare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i casi di pubblicità ingannevole di mezzi di caccia di cui vengono a conoscenza e intervenire nei relativi procedimenti instaurati dalla medesima Autorità.